Diritti sindacali del lavoratore in somministrazione: quale contratto collettivo? La risposta del Ministero
L’UGL Agroalimentare ha presentato al Ministero del Lavoro istanza di interpello per sapere se in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori in somministrazione trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore.
Nel rispondere, con l’interpello 1/2023 del 15 settembre 2023, il Ministero svolge innanzitutto una sintetica ricostruzione dei principi in materia, ricordando la natura trilaterale del rapporto fra agenzia di somministrazione, utilizzatore della prestazione e lavoratore somministrato. In questo contesto, il contratto collettivo applicabile in linea generale è quello dell’agenzia. Tuttavia l’art. 35, co. 1, del d.lgs. 81/2015 prevede la parità di condizioni di lavoro e occupazione dei lavoratori somministrati rispetto ai dipendenti dell’utilizzatore e il successivo art. 36 specifica che, in ordine ai diritti sindacali, il lavoratore somministrato ha diritto ad «esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici».
Secondo il Ministero ciò comporta che, durante la missione, al lavoratore devono essere garantiti tutti i diritti sindacali riconosciuti dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.
Qui il testo dell’interpello: interpello-1-2023-ugl-agroalimentari.pdf (lavoro.gov.it)