Dimissioni e rinuncia al preavviso
Con ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di dimissioni, il datore di lavoro che rinuncia al preavviso, nulla deve al lavoratore, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso, non essendo configurabile alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente.
Gli Ermellini, in particolare, aderendo all’orientamento ormai consolidato sull’efficacia obbligatoria del preavviso, hanno affermato che la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell’indennità, con immediato effetto risolutivo del recesso.
In base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.
La parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, quindi, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.