Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG
Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in ordine al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge n. 51/2021, di conversione del d.l. n. 183/2020 (c.d. decreto milleproroghe), ha introdotto i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e ss. mm.
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
L’INPS ha altresì chiarito che i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato 1 al presente messaggio.