Diffamazione, chat privata, licenziamento
Con la decisione 10 settembre 2018, n. 21965 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che aveva rivolto offese contro l’amministratore delegato all’interno di una chat privata su Facebook.
Il Supremo Collegio precisa che i «messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile».
La condotta del lavoratore non assume, secondo la Corte, i caratteri propri della diffamazione, in quanto si contestualizza all’interno di una conversazione «intesa e voluta come privata e riservata», costituendo «uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all’esterno».
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!