Demansionamento e cessione di azienda
Con ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, pur permanendo di diritto l’originario rapporto subordinato del lavoratore con l’impresa cedente, si ha l’instaurazione, in via di fatto, di un nuovo e diverso rapporto con il soggetto già e non più cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici ed, in particolare, la nascita di obblighi in capo al soggetto che concretamente ha utilizzato la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, tra cui l’esclusiva responsabilità per l’eventuale adibizione del lavoratore ceduto a mansioni inferiori.