Demansionamento e acquiescenza tacita
Con ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito (confermando la sentenza di merito) che l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento medesimo.
Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (vedi ex plurimis, Cass. S.U. 20/5/2010 n.12339).
Nel caso di specie un’impiegata amministrativa, inquadrata nell’Area Funzionale Operativa livello C c.c.n.l. di settore, ed in possesso di conoscenze specifiche qualificate per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, di coordinamento e di incarichi di responsabilità, nel periodo 16/7/2007 – 12/3/2010 era stata assegnata a posizione comportante l’esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate, oltre che di supporto al personale di sportello, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c. (nella sua versione statutaria).
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure che aveva accertato la intervenuta dequalificazione professionale nel periodo considerato e condannato la parte datoriale al risarcimento del danno conseguenziale.
La società datrice aveva adito i giudici di legittimità lamentando che in sede di gravame era stato disatteso un punto decisivo della controversia concernente l’intervenuta acquiescenza nei confronti del provvedimento datoriale di nuova assegnazione, avendo la lavoratrice lasciato trascorrere un lungo lasso di tempo (oltre un anno e mezzo) prima dell’impugnazione.