Decreto Sostegni e ammortizzatori sociali: la circolare INPS sulla decorrenza dei termini
Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali.
Com’è noto il comma 1 dell’articolo 8 del d.l. n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’INPS ha osservato che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del d.l. n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.
In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, l’Istituto fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).
Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.