Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: verso il superamento delle misure anti-covid
Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.
Con riferimento alla disposizioni in materia di lavoro, si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022 per il ricorso al lavoro agile semplificato (art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), ossia in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e con una procedura agevolata nella comunicazione obbligatoria.
Viene prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato, uniformando la disciplina per gli ultracinquantenni.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 – ossia dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza – e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro verrà richiesto il solo Green Pass base.
Vengono altresì prorogate, sempre fino al 30 aprile 2022, le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 43/2006.
Più in generale si segnala che, per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.