Decadenza dall’impugnazione del licenziamento e incapacità naturale
Cass. civ., ord. interlocutoria 5 settembre 2024, n. 23874
Con l’ordinanza interlocutoria in oggetto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 della l. 604/1966, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento fin dalla ricezione dell’atto anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute.
La questione di legittimità costituzionale è venuta in rilievo nel contesto di una controversia in cui era stata ritenuta tardiva l’impugnazione del licenziamento intimato ad una lavoratrice che, nel periodo in cui aveva ricevuto l’atto, era affetta da una grave crisi psicotica. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione tale condizione di incapacità naturale, risolvendosi in uno stato soggettivo del destinatario del licenziamento, non può impedire la decorrenza della decadenza dall’impugnazione.
Secondo le Sezioni Unite, nell’impossibilità di interpretare la disposizione nel senso di far decorrere la decadenza dal momento in cui ha termine l’incapacità naturale, l’art. 6 della l. 604/1966 realizza un bilanciamento irragionevolmente sbilanciato a favore dell’obbiettivo di perseguire la certezza degli atti giuridici e dell’interesse della parte datoriale al consolidamento del licenziamento adottato da una parte, comprimendo oltre misura il diritto d’azione del lavoratore, riferito al suo diritto al lavoro, e il suo diritto alla salute. Per questo, le Sezioni Unite sollecitano un intervento additivo da parte della Consulta, che dovrebbe prevedere la possibilità di far decorrere la decadenza dal momento della cessazione dello stato di incapacità del licenziato, purché questa sia processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute.