Danno alla salute e prova del rischio specifico
Con ordinanza n. 1269 del 17 gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che il concetto di specificità del rischio va inteso nel senso che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.
Solo se il lavoratore fornisce tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.