Cosa accade se il licenziamento collettivo è limitato ad una sola sede aziendale
Cass. civ., sez. lav., ord. 17/01/2024, n. 1844.
Una recente ordinanza della Cassazione si pronuncia sui casi in cui è ammissibile la limitazione della procedura di licenziamento collettivo ad una sola sede aziendale e sulle conseguenze dell’illegittimità della limitazione effettuata dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda la possibilità di limitare il licenziamento collettivo ad una sola sede aziendale, la Corte ha escluso la distanza geografica della sede soppressa rispetto agli siti produttivi aziendali. Un consolidato orientamento di legittimità afferma che ai fini della limitazione della platea dei lavoratori coinvolti non rileva la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, anche se ciò comporta un aggravio di costi per l’azienda, coerentemente con la finalità di ridurre al minimo le ricadute sociali dei licenziamenti collettivi. Non si può infatti escludere che il lavoratore preferisca il trasferimento, anche a significativa distanza, alla perdita del posto di lavoro.
La limitazione della platea ad un’unità produttiva è ammessa, viceversa, ove ricorrano esigenze tecnico-produttive, che è onere del datore provare, e che devono essere coerentemente e specificamente indicate nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, co. 3, l. 223/1991. In ogni caso la possibilità di limitare il licenziamento collettivo ad una sola sede è condizionata agli elementi acquisiti nell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, e non può costituire oggetto di determinazione unilaterale del lavoro. Tali requisiti non si presentavano nel caso di specie, avendo il datore di lavoro esposto le ragioni della limitazione in maniera del tutto standardizzata.
Infine, la Corte specifica le conseguenze della illegittimità della limitazione della platea del licenziamento sui licenziamenti intimati. Secondo una giurisprudenza consolidata, l’ingiustificata limitazione ad una sola sede aziendale comporta l’illegittimità dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare applicati dal datore di lavoro. Pertanto, la fattispecie rientra nella «violazione dei criteri di scelta» per la quale, a norma dell’art. 5, co. 1, l. 223/1991, è prevista l’invalidità dei licenziamenti con la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro secondo l’art. 18, co. 4 dello Statuto dei lavoratori, e cioè nella forma «attenuata».