Correttivo Codice della crisi: novità per i rapporti di lavoro
D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 32, co. 2 e 3.
Lo scorso 28 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante il terzo «correttivo» al Codice della crisi e dell’insolvenza. La novella è intervenuta anche sui profili legati alla sorte dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi, sostituendo il testo dell’art. 189 del Codice e aggiungendo un comma all’art. 190.
La novità più vistosa sta nell’eliminazione, al primo comma dell’art. 189, dell’inciso secondo cui «l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento»: si trattava di una chiarificazione importante la cui eliminazione, tuttavia, non fa venire meno l’operatività dell’istituto della sospensione dei rapporti di lavoro al momento dell’apertura della liquidazione, finché il curatore non comunica il subentro nei rapporti o il recesso. Nient’altro che un restyling lessicale, invece, rappresenta la sostituzione dell’espressione «risoluzione di diritto» con quella della «cessazione dei rapporti» allo scadere dei quattro mesi di sospensione, nel caso di inerzia del curatore: rimane comunque l’anomalia della previsione della cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di un provvedimento datoriale volto a tale scopo.
Altre innovazioni significative stanno nell’eliminazione degli obblighi di comunicazione all’Ispettorato del lavoro e del potere di quest’ultimo di chiedere la proroga della sospensione dei rapporti. La riforma precisa che ai licenziamenti collettivi avviati dall’impresa in liquidazione non si applica la procedura c.d. anti-delocalizzazioni e che i termini per richiedere la NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore.