Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
Con ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:
- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
- Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
- In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
- Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
- La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Per gli esercizi commerciali e per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela è previsto:
- L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
- Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
- L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
- L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
- L’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.
Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020.
Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui alla presente ordinanza.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti- contagio.
Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.
La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 19/2020.