La conversione in legge del decreto Liquidità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In materia di lavoro, il nuovo testo conferma la previsione che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).
E’ stata altresì confermata la proroga fino al 30 giugno della validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).
Viene differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).
In sede di conversione, è stato introdotto l’art. 29 bis che prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e ss.mm.ii., e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.