Controlli a distanza e licenziamento disciplinare
Con la decisione 13 giugno 2018, n. 57668 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva promosso la fatturazione di affari non conclusi, redigendo atti falsi.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che la condotta posta in essere dal lavoratore non fosse antigiuridica e, pertanto, ha dichiarato l’insussistenza del fatto contestato, sul presupposto che il comportamento del lavoratore fosse stato sollecitato dal diretto superiore.
Invero, ai fini della contestazione disciplinare, il datore di lavoro aveva utilizzato dati tratti dai messaggi e-mail del lavoratore e da un software aziendale, senza aver preventivamente consegnato al lavoratore adeguata informativa sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli.
Circa il nuovo testo dell’art. 4 legge n. 300/1970, la sentenza de qua giunge a sostenere che l’espressione “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” sia “di latitudine tale da comprendere anche il controllo sull’osservanza degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro”.
Infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha sottolineato che “nel nuovo testo non è più vietato, in termini assoluti, effettuare controlli a distanza sui lavoratori, sicché non appare necessario (ove mai lo stia stato) appellarsi a “finalità difensive” per superare un divieto totalitario di controllo a distanza che non esiste più”.
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