Contratto di rioccupazione: le indicazioni INPS sullo sgravio dei contributi
Con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021 l’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto dal cd. contratto di rioccupazione (art. 41 d.l. n. 73/2021).
Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenzialida questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.