Contratto di espansione: i chiarimenti INPS
Con la circolare n. 48 dello scorso 24 marzo l’INPS ha illustrato le disposizioni in materia di indennità mensile erogabile ai dipendenti di imprese che hanno stipulato un contratto di espansione, che risolvono il rapporto di lavoro e si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata.
La circolare, in particolare, riporta i requisiti che deve contenere il contratto di espansione:
a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015;
d) la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto dall’art. 41, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015;
e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41 d.lgs. n. 148/2015, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.
L’Istituto precisa che l’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore.
La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.