Contratto a termine stipulato presso l’Ispettorato: il chiarimento dell’INL
Con la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.
Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.
Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.
Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
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