Contratti di solidarietà difensivi di “tipo b”
La Legge di Stabilità, art. 1, comma 305, ha previsto che, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 e 8 della l. n. 236/1993 hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, esclusivamente fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.
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