Conguaglio di fine anno per i contributi previdenziali e assistenziali
Con la circolare n. 155 del 23 dicembre 2020 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3–ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2020) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
L’Istituto ha precisato che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021)attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS ha fatto presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.