Condotte vessatorie e risarcimento del danno
Con la sentenza n. 3871 del 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di risarcibilità del danno all’integrità psico-fisica derivante da condotte vessatorie, per le ipotesi in cui non possa provarsi l’intento persecutorio sotteso a tali condotte.
Secondo gli Ermellini “nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili”.
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