Comportamenti illeciti del lavoratore e controlli difensivi
Con la sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, può porre in essere controlli anche tecnologici per la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro nonché al fine di evitare comportamenti illeciti, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
In assenza di tali condizioni la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dai raccolti dal datore di lavoro dovrà essere condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300/1970.