La Corte Costituzionale sulla compensazione delle spese
Con la decisione 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha motivato tale decisione sul presupposto che l’art. 92, c. 2, cod. proc. civ. come modificato dal decreto legge n. 132/2014 sia contrario agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Costituzione.
Pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice potrà compensare le spese non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche qualora sussistano altre analoghe gravi ragioni.
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