Clausola elastica illegittima e risarcimento del danno
Con l’ordinanza 20 marzo 2018, n. 6900 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inserimento di una illegittima clausola elastica di distribuzione dell’orario di lavoro, all’interno di un contratto di lavoro part-time, comporta il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
In particolare, l’illegittimità della clausola elastica implica un’integrazione del trattamento economico, sul presupposto che la disponibilità del dipendente alla chiamata del datore di lavoro debba trovare un adeguato compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto illegittima la clausola elastica inserita nel contratto, ma aveva riformato il provvedimento del giudice di prime cure che aveva liquidato il danno equitativamente
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