CIGD: le nuove istruzioni operative INPS
Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alle modalità nonché ai termini di accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, alla luce delle novità procedurali introdotte dal decreto Rilancio e dal successivo d.l. n. 52/2020.
Com’è noto, l’articolo 71, comma 1, del d.l. n. 34/2020 ha inserito al d.l. n. 18/2020 gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.
In particolare, il primo comma dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.
L’INPS ha chiarito che i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.
L’Istituto ha precisato che le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del d.l. n. 18/2020 – c.d. zone rosse – nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive).
I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del d.l. n. 18/2020 – c.d. regioni gialle – nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).
Ne deriva che l’INPS, prima di procedere all’autorizzazione dell’istanza pervenuta, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33191 o 33192 di ventidue settimane complessive per le zone rosse, di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33192 di tredici settimane per le regioni gialle e di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33193 di nove settimane per il resto d’Italia.
Ai fini dell’ammissione al trattamento, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.
Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime nove settimane, è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che al medesimo Dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.
La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal d.l. n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.
Al fine di consentire all’Istituto sia di erogare celermente le prestazioni inerenti alle prime nove settimane, sia di gestire in modo fluido le richieste di Cassa integrazione in deroga di propria competenza, le Regioni devono inviare in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall’adozione, i decreti di concessione ancora adottati, unitamente alla lista dei beneficiari.
Inoltre, in relazione alla previsione di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020, l’INPS ha chiarito che è necessario che le Regioni comunichino e inviino all’Istituto, al più presto, sempre tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), i decreti di concessione relativi ai periodi ricompresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.