Negli interventi normativi dell’ultimo scorcio del 2023 si ritrovano alcune novità in materia di lavoro, di cui quali si presenta una sintesi.
Per quanto riguarda la legge di bilancio (l. 30/12/2023, n. 213), gli interventi più vistosi delle politiche introdotte appartengono alla materia previdenziale o fiscale: così, ad esempio, l’esonero contributivo del 6 o 7 per cento sulla quota a carico dei lavoratori (c.d. cuneo fiscale); la detassazione di fringe benefits e premi di produttività; la decontribuzione totale della quota contributiva a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, prevista fino al 2026 e, in via sperimentale per il 2024, anche per le lavoratrici con due figli; la conferma della decontribuzione per i datori che assumono donne vittime di violenza.
Di natura propriamente lavoristica è l’intervento dell’art. 1, co. 179, in materia di trattamento economico dei congedi parentali. Viene esteso a due mesi il periodo entro il quale, in alternativa fra i genitori, è elevata l’indennità rispetto alla misura base prevista dall’art. 34, primo co., d.lgs. 151/2001 (si ricorda che ciascun genitore ha diritto, entro il dodicesimo anno di vita del figlio, a tre mesi di congedo con indennità al 30% della retribuzione). Per il primo mese, l’indennità maggiorata è pari all’80%, per il secondo al 60%. Per il 2024, tuttavia, è previsto che anche il secondo mese sia indennizzato all’80%.
Si segnala anche la misura straordinaria del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico e ricettivo. Ritenendo che i settori in oggetto (compreso quello termale) siano caratterizzati da una «eccezionale mancanza di offerta di lavoro» e che sia necessario «garantire la stabilità occupazionale», è stato previsto che ai lavoratori in essi occupati, fino al 30 giugno 2024, sia riconosciuto un trattamento integrativo, escluso dal reddito imponibile IRPEF, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per lavoro notturno e lavoro straordinario festivo. L’integrazione sarà corrisposta, su domanda dei lavoratori, dai datori di lavoro che, così, acquisiranno un credito di imposta compensabile.
Il d.l. milleproroghe (n. 215/2023, non ancora convertito) è a sua volta povero di interventi giuslavoristici. Si segnala, in particolare, che esso rialloca le risorse finanziarie destinate agli enti di patronato in materia di Reddito di cittadinanza agli stessi enti, ma per le finalità connesse alle nuove misure di inclusione sociale di cui al d.l. 48/2023. D’altra parte, a dicembre sono stati emanati due importanti provvedimenti ministeriali in materia di Assegno di Inclusione: il d.m. n. 154 del 13/12/2023 e il d.m. n. 160 del 29/12/2023, che specificano le modalità applicative della misura e individuano le categorie svantaggiate che possono esserne beneficiarie.
Interventi lavoristici rilevanti si rinvengono nel d.l. 18/10/2023, convertito con la legge 15/12/2023. L’art. 18 rinnova per il 2023 la misura dell’indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico, cioè soggetto ad interruzioni periodiche dovute a sospensione ciclica dell’attività produttiva. La disposizione, inoltre, interpreta autenticamente il campo di applicazione dell’indennità per il 2022, specificando che non rileva la qualificazione come “verticale”, “orizzontale” o “misto” del contratto part time. Sulla misura si segnala la Circolare INPS n. 109 del 27/12/2023. L’art. 18-bis, invece, ha prorogato fino al 31/03/2024 il termine entro il quale i genitori con figli sotto i 14 anni e i lavoratori “fragili” hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a prescindere dall’accordo individuale con il datore, come inizialmente previsto dall’art. 90 del d.l. 34/2020 per l’emergenza del Covid.
Si segnala infine il d.lgs. n. 175 del 30/11/2023, che ha attuato la delega prevista dalla l. 106/2022 per l’introduzione dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La misura, di natura strutturale e permanente, è prevista per le categorie individuate dal d.lgs. e viene erogata a condizione che il richiedente abbia almeno 60 giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente. Recentissima è la Circolare INPS n. 2 del 03/01/2024 che analizza la disciplina e fornisce istruzioni operative.