Sulla incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot n. 34/4011 del 10 marzo 2022, risponde a due quesiti in merito al regime di incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro.
Il Ministero richiama la disposizione di cui all’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, secondo cui vi è incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale e il citato articolo 17, comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche della volontarietà.
Dunque, mentre vi è incompatibilità rispetto all’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, non è ravvisabile una situazione di contrarietà al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, nel caso in cui l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.