Naspi e licenziamenti disciplinari
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha risposto ad un quesito della CISL, sulla corretta corretta interpretazione dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, l’istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
Nell’interpello si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015.