La nuova maxi-sanzione per il lavoro nero
Con lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxi-sanzione per il lavoro nero, secondo le previsioni del d.lgs. n. 151/2015.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, trova applicazione l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente.
Alle medesime condotte non si applica la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite invece dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, si applica, con riferimento all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 276/2003 attinenti alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, che sono stati espressamente esclusi.