Premi di risultato e welfare aziendale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.