Con interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.
In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.
Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.
Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.
In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.