Con la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.
In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.