Contratti di apprendistato e lavoro stagionale
Ispettorato nazionale del lavoro, nota prot. 24 aprile 2024, n. 795
In tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (artt. 43 ss., d.lgs. 81/2015), con una recente nota l’INL precisa in che senso deve essere intesa la richiesta «coerenza» fra le attività lavorative oggetto del contratto di apprendistato e il titolo di studio da conseguire
Rispondendo ad un quesito di un Assessorato della Regione Emilia-Romagna, che chiedeva precisazioni in merito all’utilizzo di contratti di apprendistato di tale tipologia ai fini dello svolgimento di attività stagionali – evidentemente diverse da quelle oggetto del corso di studi o formazione frequentato – l’INL afferma che tale coerenza non comporta automaticamente l’impossibilità di svolgere l’apprendistato in un settore diverso da quello del percorso di istruzione, dal momento che anche in settori diversi lo studente può acquisire le «competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali» che entrano a far parte del suo «bagaglio esperienziale» per lo sviluppo professionale.
Pertanto, in definitiva, la stessa sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa, del protocollo di cui all’art. 43, co. 6, d.lgs. 81/2015, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, è ritenuta dall’INL di per sé idonea a garantire la coerenza del percorso formativo e l’utilità dell’apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.