Trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: le indicazioni INPS
Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 146/2021 in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.
Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La previsione, in particolare, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l.n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).
L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà quindi essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
La circolare precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della l. n. 178/2020.
Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.