Nel Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016 sono stati approvati, con esame definitivo, due decreti del Presidente della Repubblica recanti approvazione dello statuto dell’Ispettorato del lavoro e dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro nonché il d.l. 59/2016 che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Si precisa che solo quest’ultimo è stato pubblicato e, dunque, è in vigore; al contrario, i primi due decreti sono in attesa di pubblicazione.
A) Lo Statuto dell’Ispettorato del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, prevede l’istituzione di una agenzia unica delle ispezioni del lavoro con il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.
La disciplina dell’ispettorato del lavoro è contenuta nel d. lgs. n. 149/2015 ed ha il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva nonché di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
L’Ispettorato, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Lo Statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.
B) lo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, prevede l’istituzione di un’Agenzia nazionale con il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’Agenzia, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Lo statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.
C) Il l. n. 59/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, deliberato nel corso del Consiglio dei ministri n. 115, è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016,
Il decreto in parola introduce molte disposizioni, dal contenuto assai eterogeneo, in materia processuale (art. 4 e 5), fallimentare (art. 6), bancaria (art. da 7 a 10) e tributaria (art. 11).
Viene, inoltre, istituito un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», in attuazione all’art. 24 del Regolamento UE n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza.
Si segnala, infine, l’introduzione di due nuovi strumenti che hanno l’evidente finalità di accrescere le possibilità di accesso al credito per l’imprenditore:
– l’art. 1, introduce e disciplina il «Pegno mobiliare non possessorio»: gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire, con contratto scritto a pena di nullità, pegno su “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati”. Il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate;
– l’art. 2 introduce nel testo unico bancario un nuovo art. 48-bis, rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere, con una banca o altro istituto autorizzato, un contratto di finanziamento che, a garanzia dell’adempimento, trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all’istituto finanziatore.
Il trasferimento è sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore che si ha in caso di mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero anche di una sola rata qualora il rimborso abbia una cadenza superiore al mese.
D) Lo schema di decreto sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
Nel Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero.
La fattispecie del distacco transfrontaliero consiste nella prestazione di servizi da parte di un’impresa nel territorio di un altro stato membro attraverso i propri lavoratori posti a disposizione di un’altra impresa.
L’intervento mira a contrastare le c.d. pratiche di dumping sociale e cioè quei comportamenti delle imprese che localizzano la propria attività in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del lavoro è inferiore.
Lo schema di decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del distacco e sanziona, la illegittimità del distacco, con una sanzione amministrativa pecuniaria (€ 50 per ogni lavoratore utilizzato e per ogni giornata di utilizzo, con un minimo di € 5.000 e sino a un massimo di € 50.000 per ciascuna) e considerando il lavoratore distaccato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Vengono, inoltre, disciplinate le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia, prevendo la parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività la responsabilità solidale dell’utilizzatore.
Sono previsti, infine, alcuni obblighi in capo alla distaccante.
Quest’ultima deve comunicare al Ministero del Lavoro il distacco almeno 24 ore prima dell’inizio dello stesso, indicando un serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco; deve, altresì, designare un referente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere gli atti e i documenti relativi al rapporto di distacco e munito dei poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; da ultimo, vi è l’obbligo di conservare una copia in lingua italiana del contratto e dei documenti contenenti le informazioni relative al rapporto di lavoro dei lavoratori distaccati, all’orario giornaliero e al pagamento delle retribuzioni.
Anche per la violazione degli obblighi ora indicati, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.