Il correttivo del Jobs Act
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
Il decreto legislativo entra in vigore oggi, 8 ottobre 2016.
Si tratta di un intervento di integrazione e modifica della disciplina dettata dai decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.
Fra le principali novità si segnalano le seguenti:
Lavoro accessorio
Il decreto introduce l’obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare prima dell’inizio della prestazione un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e di termine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore
Collocamento obbligatorio
Si prevede che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori che, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Interventi riguardano anche il quadro sanzionatorio.
Controlli a distanza
In mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in caso di imprese con unità produttive dislocate su più sedi territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni
La trasmissione dei moduli le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Cassa integrazione
Sulla Cassa integrazione salariale ordinaria, si prevede un differimento del termine di presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non evitabili: la nuova scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in sui si è verificato l’evento.
Nuovi termini anche per la Cassa intergrazione Guadagni Straordinaria: il decreto dispone che la sospensione o riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Vari interventi di natura prorogatoria.
Apprendistato
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, la regolamentazione e la durata dei percorsi è affidata alle regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
Sono poi previste varie discipline prorogatorie e interventi sul quadro complessivo degli incentivi.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’importo percepito prima della trasformazione.