Il ddl sulla crisi di impresa
Disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza
In data 1° febbraio 2017, la Camera dei Deputati, dopo l’esame favorevole da parte della X Commissione permanente, ha approvato il ddl che delega il Governo ad emanare la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Quest’ultimo definisce i principi generali per la riforma delle procedure concorsuali, nonché della disciplina delle crisi da sovraindebitamento; si prevedono, altresì, misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Il testo, in particolare, prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, debba introdurre una definizione di “stato di crisi”; tale concetto deve essere inteso come probabilità di futura insolvenza e deve tener conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica.
È’ altresì degno di nota un aspetto puramente linguistico: il termine “fallimento” e i suoi derivati dovranno essere sostituiti con espressioni equivalenti, quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, “ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”.
Inoltre, tra i principi ai quali il Governo si dovrà attenere, vi è quello della priorità di trattazione delle “proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori”.
Si prevede altresì che, nell’atto di individuare i fondati indizi della crisi, questi ultimi debbano essere valutati “secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali”.
Sempre secondo il testo del ddl, i creditori pubblici qualificati sono legittimati alla segnalazione, agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, del perdurare degli inadempimenti di importo rilevante, che dovranno essere definiti “sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell’impresa”.
Il Governo deve altresì definire i casi di legittimazione del terzo a promuovere la procedura concordataria nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza “e non di mera crisi”.
Infine il disegno di legge rimarca la necessità che il Governo, nell’esercizio della delega, compia la più attenta e compiuta analisi d’impatto della regolazione, anche attraverso il confronto con le associazioni imprenditoriali, e operi nel senso di una valorizzazione delle competenze di dette associazioni nello sviluppo dell’esperienza degli organismi di composizione della crisi.