Pubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.