Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ma, per espressa previsione, le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249, è previsto, tuttavia, che l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e fino ad allora, continuerà ad applicarsi l’art. 6, c. 2-bis, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto n. 24/2023.
Ricordiamo che il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, creando una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower.
Nel settore pubblico vi rientrano, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; gli enti pubblici economici; le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., anche se quotate; le società in house, anche se quotate; gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i concessionari di pubblico servizio.
Nel settore privato vi rientrano i soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al decreto legislativo (cd. settori sensibili), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).