Il 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Dignità, recante misure volte a contrastare il precariato, la delocalizzazione, la ludopatia e ad assicurare la semplificazione in materia fiscale.
Si susseguono varie versioni del testo normativo ma ovviamente si avranno elementi di certezza sulla nuova disciplina solo con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Sul piano lavoristico rivestono particolare importanza le disposizioni contenute all’interno del titolo I (“Misure per il contrasto al precariato”), in quanto introducono rilevanti modifiche alle discipline del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e del licenziamento.
Contratto a tempo determinato
Il nuovo decreto prevede che per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (ed inferiore al limite massimo di trentasei mesi) debbano sussistere specifiche esigenze di tipo oggettivo, caratterizzate da temporaneità.
Tali esigenze devono sussistere anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Inoltre, il numero massimo delle proroghe viene ridotto a quattro, mentre il termine entro cui impugnare il contratto viene aumentato a duecentosettanta giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Viene altresì incrementata la contribuzione per il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Somministrazione di lavoro
Il nuovo provvedimento prevede che, in caso di somministrazione a tempo determinato, al rapporto tra somministratore e lavoratore si applichino le previsioni relative al rapporto di lavoro a tempo determinato, compresa la disciplina in materia di proroghe e rinnovi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 81/2015.
Nel testo da ultimo licenziato, l’Esecutivo ha stralciato le disposizioni – contenute nella bozza di decreto – che prevedano l’abrogazione della disciplina della somministrazione a tempo indeterminato.
Indennità di licenziamento ingiustificato
L’indennità prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 viene ad essere innalzata prevedendosi un minimo di sei mensilità e un massimo di trentasei mensilità.
Rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica ammininistrazione
Le disposizioni in tema di contratto a tempo determinato, somministrazione e licenziamento non si applicano “ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione” per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto.