Il contrasto alla somministrazione irregolare
Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
L’art. 4 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto nel corpus del d.lgs. n. 241/1997 l’art. 17 bis , rubricata “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Tale norma sancisce l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice dovrà effettuare il versamento delle ritenute con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione.
Oltre alle predette deleghe, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997), dovrà essere trasmesso anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti specificando che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata) deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’art. 17 bis, d.lgs. n. 241/1997 (art. 4, comma 2, d.l. n. 124/2019), l’Agenzia ha chiarito che la disposizione trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.