È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il testo del d.l. n.73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il Titolo IV è dedicato alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
In particolare, il decreto interviene potenziando il contratto di espansione, prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.
Viene prevista la possibilità per le imprese che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 di presentare – previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzionedell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali – domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.
Viene altresì prevista la possibilità per le aziende che dal 1°luglio sospendono o riducono l’attività lavorativa di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria: per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale ma, al tempo stesso, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo. Nel medesimo periodo restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Il decreto ha inoltre introdotto in via eccezionale, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.