La legge di conversione del decreto Sostegni Bis
È stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, la legge n. 106/2021, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni Bis”), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
In sede di conversione del decreto sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal d.l. n. 99/2021, che è stato contestualmente abrogato.
Le principali novità riguardano:
Trattamenti di integrazione salariale
Ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.
Ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesidei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del d.l. n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Contratti a tempo determinato:
Con l’introduzione dell’art. 41 bis è stato modificato l’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, in materia di lavoro a tempo determinato, aggiungendo alle causali legali già previste dal comma 1, altre causali che fanno riferimento a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.
L’art. 41 bis ha inoltre introdotto un ulteriore comma nel testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che stabilisce che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma, comunque, non eccedente i 24, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, fino al 30 settembre 2022.
La legge di conversione del decreto Sostegni bis ha confermato il contratto di espansione quale strumento normativo principe per la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale e di riqualificazione professionale dei lavoratori da parte delle aziende che occupano almeno 100 dipendenti.
È stato altresì confermato il contratto di rioccupazione che prevede l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.