Cass., sez. III penale, 8 maggio 2017, n. 22148 – controlli a distanza e consenso del lavoratore
In data 8 maggio 2017, la sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce reato l’installazione, da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, se tale installazione non è preceduta da un accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
A nulla rileva, infatti, la circostanza che il controllo a distanza sia avvenuto con il consenso dei lavoratori.
Secondo la Suprema Corte, “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico – sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione”.