Il Governo ha adottato misure straordinarie volte ad evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19.
Si segnala in particolare il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ha dato attuazione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sul piano giuslavoristico si segnala, anzitutto, l’art. 3 del citato D.P.C.M.: tale norma prevede che la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali.
Gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017 devono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si segnala inoltre che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., possono disporre:
– la sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorita’ competenti, puo’ individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita’ necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclobiologico di piante e animali;
– la sospensione dello svolgimento delle attivita’ lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da lComune o dall’area indicata.
Il Ministro del lavoro ha inoltre annunciato misure in tema di Cassa Integrazione Guadagni.
Le disposizioni di cui al decreto sono efficaci per 14 giorni a partire dal 23 febbraio 2020, salva diversa successiva disposizione.
Considerata la particolare delicatezza e l’urgenza del tema si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 contiene utili indicazioni operative per la prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19.
Importanti sono le implicazioni anche sul versante della prevenzione e della gestione del rischio in ambito lavorativo.
La Circolare contiene indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico e afferma che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, è necessario adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
– lavarsi frequentemente le mani;
– porre attenzione all’igiene delle superfici;
– evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
– adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
La situazione è in costante aggiornamento e il nostro studio è al lavoro per seguirne gli sviluppi dal punto di vista giuslavoristico.