Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In attesa della pubblicazione esaminiamo le novità emerse secondo il testo che è circolato nelle ultime ore.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro” (artt. 18-47).
In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 18).
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 19).
E’ poi prevista una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 21).
Vengono inoltre dettate norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Si prevede che per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 22).
Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 25).
Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro (art. 26).
Un’indennità una tantum pari a 500 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27).
La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 28) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 29).
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015 sono ampliati da sessantotto a centoventi giorni (art. 32).
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 33).
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 36).
Si prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 l. n. 81/2017 (art. 38).
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 39).
A decorrere dal 23 febbraio è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (art. 41).
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito di lavoro non superiore a 10.000 euro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020. (art. 43).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966 (art. 45).