Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge con alcune importanti novità rispetto al testo originariamente elaborato dal Governo.
In tema di ammortizzatori sociali, il nuovo testo chiarisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Inoltre, i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.
Il nuovo testo interviene, inoltre, anche sugli aspetti “procedurali”: per accedere al beneficio, infatti, non è più richiesto l’assolvimento, anche in via telematica ed entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, degli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto.
In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Tra le principali novità si segnala, inoltre, l’introduzione di una norma di interpretazione autentica (art. 19-bis) che consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
Per quanto concerne l’estensione della durata dei permessi ex l. n. 104/1992, il nuovo testo chiarisce che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
In tema di smart working, i lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona affetta da grave disabilità possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
Infine, anche l’art. 46 del decreto Cura Italia, dedicato alla disciplina dei licenziamenti, è stato oggetto di alcune rilevanti modifiche.
La nuova rubrica della disposizione citata recita ora “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Ai sensi della nuova disciplina, resta ferma la sospensione dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Alcune importanti novità hanno interessato anche le disposizioni dedicate al settore pubblico.
In seguito alla conversione del decreto, è prevista, infatti, la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.
Il nuovo articolo 87 -bis introduce, invece, misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.