Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 sono stati pubblicati due importanti provvedimenti varati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica.
Si tratta della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, e del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
La proroga dello stato di emergenza si è resa necessaria a causa del persistere del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il decreto legge, adottato in conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica, ha previsto alcune novità di rilievo.
Innanzitutto, al fine di ridurre il rischio di contagio ha introdotto la possibilità di prevedere l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, sia nei luoghi all’aperto.
Restano esclusi da tale obbligo i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella medesima incompatibilità.
Con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, l’art. 3 d.l. n. 125 del 2020 ha stabilito il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi previsti all’art. 1, c. 9 e 10, d.l. n. 104 del 2020.
Infine l’art. 4 del d.l. n. 125 del 2020 ha provveduto a dare attuazione alla direttiva UE 2020/739, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo.
In particolare, è stato inserito all’interno dell’allegato XLVI del d.lgs. n. 81 del 2008, nella sezione VIRUS, dopo la voce “Coronaviridae – 2″ la voce ” Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS – CoV-2)”; inoltre è stata inserita la nota Oa) formulata come segue: “In linea con l’articolo 16, paragrafo1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno a livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.