PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
Corte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.