Manifesta insussistenza del fatto e licenziamento
Con la decisione 2 maggio 2018, n. 10435 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ai sensi dell’art. 18, comma 7, legge 300/1970.
Secondo il Supremo Collegio la nozione di manifesta insussistenza del fatto ricomprende i due presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire, le ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nel contesto aziendale.
La Corte precisa che la manifesta insussistenza deve essere riferita ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi; essa può dar adito all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata solo ove quest’ultima non sia eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.